CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA („CGV“) in vigore dal 01.05.2018


  1. AMBITO DI APPLICAZIONE
    1. Le presenti CGV della società Bausystem srl (“Venditore”), con sede legale a Laives ( BZ) Zona Artigianale 2 - capitale sociale EUR 100.000 i.v., P.I./C.F. 01633830219 e numero di iscrizione dal Registro delle Imprese di BOLZANO n. BZ-152277, si applicano a tutti i contratti di vendita dei propri prodotti (“Contratti”) conclusi tra il Venditore ed i propri clienti (“Acquirenti”) anche in future variazioni
    2. Alle presenti CGV, pubblicate sul "Sito bausystemfire.it", si rinvia nell’ offerta sottoposta di seguito e definita dal numero e data e/o Conferme d’Ordine ed esse s’intendono espressamente accettate e, quindi, vincolanti per gli Acquirenti, con la sottoscrizione apposta dagli Acquirenti negli Ordini e/o nelle Conferme d’Ordine.
    3. Le condizioni generali di acquisto degli Acquirenti non faranno parte del Contratto e si intenderanno escluse e rigettate dalle presenti CGV a meno che il Venditore non le approvi specificatamente per iscritto. Inoltre, qualsiasi modifica od integrazione alle presenti CGV ed al Contratto é valida solo se concordata per iscritto.

  2. CONCLUSIONE E CONTENUTO DEL CONTRATTO
    1. L’ offerta comunque formulata dal Venditore non è vincolante per il Venditore e costituisce meramente un invito rivolte all’Acquirente a sottoscrivere un Contratto . L’offerta firmata e restituita che non contenga precisati i termini di pagamento, non è ancora un Contratto e rimane in attesa della Conferma d’Ordine del Venditore che entro 10 gg proporrà una modalità di pagamento.
    2. Un Contratto si intenderà validamente concluso solo: (a) con l’espressa accettazione dell’ Offerta con doppia firma , data e località o da parte del Venditore l’emissione della “Conferma d’Ordine” che contiene espressamente i termini di consegna e pagamento da sottoscrivere ; in mancanza di sottoscrizione della Conferma d’Ordine , l’Ordine resta attivo per 10 gg , dopodichè decade nel termine di consegna indicato con nuova proposta dello stesso.
    3. Delle CGV fanno parte integrante anche le caratteristiche dei prodotti , le informazioni ,le istruzioni di posa, uso e manutenzione e le avvertenze tecniche , date per conosciute anche se non descritte nell’offerta e in parte pubblicate sul "Sito bausystem.it", e "Sito stoebich.de", alla cui lettura ed osservazione si rinvia.
    4. Resta sempre inteso che l’Acquirente è e resta responsabile per il corretto rilievo e comunicazione della localizzazione del punto di messa in opera prodotto oggetto della vendita , quindi delle dimensioni del foro , della consistenza adeguata delle strutture portanti sia come resistenza al fuoco che statica , della presenza di ostacoli , ingombri, passaggi , vincoli di qualsiasi natura presenti al momento del rilievo o di fasi successive del cantiere prodotte da imprese terze o dall’Acquirente , anche se le persone presenti o di supporto , fossero incaricate dal Venditore a dare assistenza

  3. Prezzo
    1. Il prezzo per la vendita dei prodotti e della posa in opera è indicato nei Contratti (“Prezzo”) ed include unicamente i costi e le spese che sono espressamente a carico del Venditore ai sensi del Contratto. Qualora il Venditore dovesse sostenere costi e spese che, in base al Contratto, sono a carico dell’Acquirente sia come oneri diretti che derivati da comportamenti atti a generare addebito ( vedi obblighi dell’Acquirente esposti di seguito o nei contratti ) , i relativi importi potranno essere aggiunti alla singola fattura o fatturati separatamente all’Acquirente.
    2. Salvo che sia diversamente indicato nel Contratto, il Prezzo indicato si intende oltre IVA che dovrà essere corrisposta ai sensi di legge. Laddove si applichi il meccanismo di inversione contabile IVA (o altro regime speciale, anche in tema di esportazioni fuori dal territorio UE), l’ Acquirente fornirà tempestivamente al Venditore tutte le informazioni, documenti e dichiarazioni richieste dalla legge; in difetto, l’ Acquirente terrà indenne e manlevato il Venditore da qualsivoglia pretesa, cartella, accertamento e richiesta da parte dell’autorità fiscale e da relativi danni(come,p.es.,spese legali).


  1. Pagamento
    1. L’Acquirente dovrà pagare il Prezzo nei termini stabiliti nel Contratto mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Venditore nelle singole fatture, restando escluso il pagamento in contanti o tramite assegni bancari o altri titoli di credito. Il pagamento si considera effettuato al momento dell`’accredito del Prezzo , senza deduzioni e compensazioni sul conto corrente bancario indicato dal Venditore. La sede del Venditore è sempre considerato il luogo del pagamento. Resta inteso che le spese bancarie sono interamente a carico dell’Acquirente.
    2. In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle relative scadenze, di somme dovute al Venditore, l’Acquirente sarà automaticamente costituito in mora con automatica decadenza dal beneficio del termine relativamente alle eventuali rate successive e sarà a corrispondere gli interessi di mora e quant’altro previsto dal D.Lgs. 231/2002 oltre a dover risarcire il maggior danno subito dal Venditore.
    3. Inoltre, sempre in caso di mancato pagamento come sopra indicato, il Venditore potrà: (a) sospendere immediatamente l’esecuzione del Contratto (e l’ esecuzione di ogni altro contratto intercorrente tra le parti qualora il mancato pagamento indichi un peggioramento delle condizioni patrimoniali dell’Acquirente tale da porre in pericolo il conseguimento del pagamento); e (b) risolvere il Contratto qualora l’Acquirente non dovesse adempiere entro il termine indicato nella relativa diffida a adempiere.
    4. La mancata presa in consegna dei prodotti da parte dell` Acquirente per fatti non imputabili al Venditore non determina alcuna proroga e/o differimento dei termini di pagamento già indicati nel Contratto.
    5. L’Acquirente non potrà opporre eccezioni (anche in merito a presunti vizi o mancanze di qualità dei prodotti) al fine di evitare o ritardare il pagamento (solve et repete).
  1. Riserva di Proprieta’
    1. I prodotti rimarranno di proprietà del Venditore, nonostante l’avvenuta consegna ed il passaggio del rischio, sino a quando non siano stati integralmente pagati e l’Acquirente terrà informato il Venditore circa il luogo in cui i prodotti si trovano di volta in volta.
    2. Il Venditore farà tutto quanto richiesto, e firmerà quanto necessario, per far sì che la riserva di proprietà sia valida ed efficace secondo la legge del luogo in cui i prodotti si troveranno di volta in volta. L’ Acquirente informerà immediatamente il Venditore per iscritto in merito ad ogni pretesa minacciata o instaurato, che riguardi i prodotti di proprietà del Venditore.

  2. Consegna e passaggio del Rischio
    1. Salvo che sia diversamente pattuito nel Contratto, la consegna dei prodotti avviene secondo i termini contenuti nel contratto e riferibili alle definizioni Interterms®2010.
    2. Qualora il Contratto preveda che il Venditore debba farsi carico del trasporto e assicurazione dei prodotti ( CIP ) essi dovranno poter essere scaricati durante tutta la giornata lavorativa di arrivo , nell’orario libero o previsto da comunicazione scritta , restando inteso che lo scarico della merce sarà sempre a cura, costi , spese e responsabilità dell’Acquirente che dovrà provvedervi con cura e senza ritardo non appena richiesto dal Venditore o da chi per esso ( trasportatore) . Essendo la merce resa franco sponda , a meno che non sia consegnata con automezzo o personale del Venditore, l’Acquirente è responsabile del controllo delle condizioni visibili dell’integrità dell’imballo ; dovrà percio’ annotare la “Riserva” sulla copia del ddt del trasporto precisando le rilevanze osservate in merito ( anche fotografiche) ,al fine di stabilire la responsabilità del trasportatore. L’ Acquirente dovrà debitamente evidenziare con informazione scritta nell’ordine o in successivi messaggi , vincoli di orari .
    3. Trattandosi di prodotti non seriali e su commessa , qualsiasi tempistica o data di consegna indicata nel contratto , da intendersi decorrente dal momento della conclusione del Contratto e dal suo ricevimento presso la sede dell’Venditore , è solo indicativa e non è mai vincolante, né essenziale essendo essa vincolata anche da valutazioni tecniche e produttive non sempre reperibili al momento della firma del Contratto stesso. Sarà cura del Venditore comunicare la stimata data di consegna .
    4. Qualora l’ Acquirente non dovesse prendere tempestivamente in consegna i prodotti per un qualunque motivo (p.es. anche nei casi in cui l’eventuale cantiere non dovesse essere pronto o accessibile ), l’Acquirente sarà automaticamente in mora ed il rischio e pericolo passerà all’Acquirente (se non dovesse, per un qualche motivo, essere già passato prima come specificato sopra). Inoltre il Venditore potrà: (a) stipulare con un contratto di trasporto a rischio, costi e spese dell’Acquirente e spedire i prodotti; e/o richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, come, p.es., i costi e le spese relativi al deposito, stoccaggio o immagazzinaggio anche presso terzi, che saranno comunicati dal Venditore e dovranno essere corrisposti dall’Acquirente nei termini richiesti dal Venditore ed indicati nella relativa fattura.
    5. Nei casi previsti al paragrafo che precede e/o in caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Acquirente, eventuali pagamenti da quest’ultimo anticipati e/o effettuati saranno trattenuti dal Venditore a titolo di penale, salvo il diritto di quest’ultimo al risarcimento del danno ulteriore.
  1. Documentazione e compliance
  1. Il Venditore consegnerà la documentazione pattuita e/o richiesta dalla legge solo ad avvenuto pagamento dell’intero Prezzo. Restando inteso che l’Acquirente sarà responsabile, anche nei confronti di terzi, per qualsiasi relativo ritardo e/o omissione nella consegna della predetta documentazione o all’utilizzo dei prodotti in assenza degli stessi, tenendo indenne e manlevato il Venditore da qualsiasi richiesta e danno.
  2. Il paragrafo f. che precede vale ed è quindi opponibile anche nell’ ipotesi in cui l’acquirente sia sottoposto a procedure concorsuali o pre-concorsuali (p.es. fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria etc., qualunque sia la denominazione utilizzata dal legislatore nazionale).
  3. L’Acquirente riconosce ed accetta che i prodotti, la loro posa in opera ed i loro uso potranno essere soggetti a requisiti o limitazioni previsti da leggi, regolamento o standard applicabili ove i prodotti verranno rivenduti o installati. Il Venditore non garantisce che i prodotti rispetteranno siffatti requisiti o limitazioni, anche qualora l’Acquirente si attenga alle Istruzioni e Avvertenze Tecniche di cui sopra. L’Acquirente dovrà, quindi: (a) assicurarsi che i prodotti, la loro posa in opera ed il loro uso rispetteranno tutte le leggi, regolamenti e standard applicabili ove i prodotti verranno rivenduti o installati; (b) ottenere tutti i permessi e licenze necessari e rispettare tutti i requisiti e limitazioni applicabili in relazione alla rivendita o installazione dei prodotti ove questi verranno rivenduti o installati.
  1. Garanzia, denuncia, Rimedi e Responsabilità
    1. Il Venditore presta le garanzie legali previste in materia di vizi materiali e mancanze di qualità (“Vizi”) tenuto conto delle seguenti limitazioni e di quanto stabilito altrove nel Contratto. Il Venditore non presta alcuna garanzia ulteriore, né legale, né convenzionale, né riconosce addebiti di penali che dovessero scaturire da terzi nei riguardi del l’Acquirente , per omissioni o inadempienze del Venditore.
    2. Le predette garanzie non operano, oltre che nei casi previsti dalle legge o altrove nel Contratto, qualora i Vizi siano attribuibili: (a) a trasporto, maneggio, deposito, magazzinaggio, utilizzo, posa in opera ( se non effettuata da dipendenti del Venditore o terzi autorizzati dallo stesso ) , conservazione o manutenzione scorretta o inadeguata, anche tenuto conto di quanto indicato nel Contratto e, in particolare, anche nelle Istruzioni ed Avvertenze Tecniche di cui sopra; e/o (b) a normale attrito, usura, obsolescenza, corrosione o abrasione, anche tenuto conto di quanto indicato nel Contratto e, in particolare, anche nelle Istruzioni ed Avvertenze Tecniche di cui sopra; e/o comunque (c) in ogni altro caso di mancata osservanza delle istruzioni e delle Avvertenze Tecniche di cui sopra tra cui in particolare la mancanza di manutenzione periodica prevista del buon uso e norme di legge .
    3. Inoltre, resta inteso che l’Acquirente non potrà far valere eventuali Vizi fintantoché non abbia adempiuto agli obblighi di pagamento ai sensi del Contratto.
    4. L’Acquirente decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i Vizi, mediante raccomandata a.r. o, in Italia, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) da inviare all’Indirizzo PEC, entro e non oltre 8 giorni dalla presa in consegna della merce se questa risulta da esiti di danneggiamento . La denuncia dovrà contenere: (a) il numero di produzione del prodotto; (b) la data dell’Ordine; (c) la data di consegna del prodotto; (d) una descrizione dettagliata e documentata fotograficamente e possibilmente tramite video di tutti i Vizi lamentati, comunque in modo tale che il Venditore possa fin da subito valutare compiutamente la pretesa anche dalla distanza. In difetto, l’ Acquirente dovrà risarcire al Venditore ogni danno ( come,p.es., eventuali costi e spese di trasferta) che l’Acquirente avrebbe potuto evitare cooperando in buona fede.
    5. Fermo quanto precede, il Venditore avrà facoltà di ispezionare i prodotti asseritamente affetti da Vizi nel luogo in cui si trovano.
    6. Nel caso in cui operi la garanzia legale e a titolo di espressa limitazione della stessa, l’obbligo del Venditore è limitato, a sua scelta, a: (a) riparare il prodotto, restando inteso che il Venditore avrà sempre il diritto ad effettuare la riparazione presso la propria sede e che qualsiasi riparazione potrà essere effettuata solo dal Venditore o da persona autorizzata dallo stesso per iscritto; oppure (b) sostituire il prodotto.
    7. Resta escluso ogni ulteriore rimedio e diritto dell’Acquirente in materia di Vizi nella misura massima consentita e ciò anche in relazione al diritto al risarcimento del danno non dovuto a dolo o colpa grave del Venditore.
    8. La relativa azione si prescrive, in ogni caso, in uno anno dalla consegna, e l’Acquirente rinuncia alla rivalsa verso il Venditore per l’ eventuale garanzia del Acquirente nei confronti di terzi
  1. Recesso e Force Majeure
    1. Il Venditore potrà recedere dal Contratto in ogni momento: (a) in caso di mutamento del controllo (ai sensi dell’art. 2359 c.c.) dell’Acquirente che l’Acquirente dovrà preventivamente comunicare al Venditore per iscritto;e/o (b) qualora sia stata presentata istanza di fallimento o di qualsiasi altra procedura concorsuale o pre-concorsuale ( es. concordato preventivo, amministrazione straordinaria etc., qualunque sia la denominazione utilizzata dal legislatore nazionale) nei confronti dell’Acquirente. Resta, in ogni straordinaria .etc., qualunque sia la denominazione utilizzata dal legislatore nazionale) nei confronti dell’ Acquirente. Resta, in ogni caso, impregiudicato il diritto del Venditore di sospendere l’esecuzione del Contratto se le condizioni patrimoniali dell’Acquirente sono tali da porre in pericolo il conseguimento di quanto dovuto dall’Acquirente, come, p.es., in caso di insoluti o protesti ac carico dell’Acquirente.
    2. Il Venditore non è responsabile per l’inadempimento di una delle sue obbligazioni se prova che l’inadempimento è dovuto ad un evento di force majeure derivante da circostanze estranee alla sua sfera di controllo, e che non era ragionevolmente tenuto a prevedere al momento della conclusione del Contratto o ad evitare o a superarne le conseguenze. Se l’evento di force majeure persiste per più di 3 mesi, ciascuna parte potrà recedere dal Contratto senza preavviso.
  1. Miscellanea
    La responsabilità del Venditore è sempre limitata al caso di dolo o colpa grave del Venditore , restando inteso che nessuna disposizione delle presenti CGV o del contratto potrà essere interpretata nel senso di escludere o limitare preventivamente la responsabilità per dolo e colpa grave del Venditore

Legge Applicabile e foro competente

    1. Le presenti CGV ed i relativi Contratti sono regolati dalla legge italiana con esclusione dell’applicazione della Convenzione delle Nazione Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
    2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere dalle presenti CGV e dai relativi Contratti o in relazione agli stessi saranno devolute all’esclusiva giurisdizione italiana e sarà per essere competente in via esclusiva il Foro di Bolzano (Italia).